{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2001-314_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45825&nX40_KEY=4711297&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "293684ed2d1c1453cf49b066041b5b1e"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2001.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:10:35", "Checksum": "a3f16a59f08b1b0c6e4e11c18e2d0a59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).\n\n3.2.\nL’articolo contestato riferisce inoltre: “Immediata la reazione del __________ che, tramite i suoi legali (gli avvocati __________ __________ e __________ RA 1) ha ricusato la __________ __________ __________ __________ __________ (per essersi occupata del caso quando era __________ __________ __________ __________ __________ __________) ed il __________ __________ __________ __________ __________ __________ (per quale motivo non si sa). In pratica le due persone che avevano firmato la comunicazione __________ all’interessato chiedendogli una presa di posizione. Il __________ non ha però gettato la spugna ed ha proposto comunque di avviare la procedura di sospensione facendola firmare ad un altro __________ e chiedendo al __________ __________ __________ __________ (____________________) di controfirmarla (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).\nDalla documentazione prodotta agli atti emerge che a seguito della “notifica di sospensione cautelativa dell’autorizzazione al libero esercizio della professione medica, secondo l’articolo 59 cpv. 4 Legge sanitaria” da parte del __________ (AI 1, scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001; ndr: lo stesso è stato firmato dal __________ __________ __________ __________ __________ e dal __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________), vi è stato uno scambio epistolare tra il patrocinatore dell’istante e detta autorità (cfr., al proposito, AI 1 della denuncia penale 24.7.2001). Dallo scritto 23.5.2001 risulta inoltre - come del resto esposto nell’articolo incriminato - che il patrocinatore dell’istante ha chiesto, tra l’altro, la ricusa del __________ __________ __________ __________ __________ e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ (cfr. AI 1, scritto 23.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).\nIl contenuto di questo scambio epistolare, in particolare la richiesta di ricusa della __________ __________ __________ e del __________ __________ __________ __________ __________ __________ formulata con scritto 23.5.2001, non appare di primo acchito un fatto notorio. Si evidenzia inoltre che la procedura e le informazioni di cui riferisce l’articolo non sono state rese note nel corso di un pubblico dibattimento, ciò che permetterebbe semmai di escludere che si tratti di fatti noti solo ad un cerchio ristretto di persone e di una procedura a carattere di segretezza; trattasi di una procedura disciplinare-amministrativa successivamente avviata e che non è evidentemente aperta al pubblico. Di conseguenza, occorre riconoscere all’istante un legittimo interesse affinché le informazioni riportate nell’articolo di giornale rimanessero riservate: le stesse erano quindi coperte dal segreto d’ufficio.\n3.3.\nL’articolo contestato riferisce pure: “Ebbene, da oltre due mesi questa pratica giace nei cassetti di __________ fermando di fatto, per l’ennesima volta, quell’atto che in tanti si aspettano: la sospensione dell’attività per un __________ condannato da un tribunale ticinese __________” (AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).\nAnche questa circostanza non era di pubblico dominio. Non solo: la divulgazione dell’informazione ha concorso a creare una pressione mediatica e pubblica sul Consigliere di Stato nel frattempo incaricato dell’incarto, contravvenendo a uno degli scopi perseguiti dalla norma sul segreto d’ufficio, ovvero porre le premesse perché le autorità possano esercitare senza ostacoli le loro funzioni, come ricordato dal decreto di non luogo a procedere.\n4. Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto di non luogo a procedere va annullato.\nIl Ministero pubblico procederà pertanto alla completazione delle informazioni preliminari, con atti d’inchiesta tesi all’accertamento di chi all’epoca ha rivelato le informazioni contenute nell’articolo di giornale, sentendo le persone del __________ coinvolte nella suindicata procedura, e con l’acquisizione dell’eventuale documentazione concernente la presente fattispecie che non è agli atti. In esito a tali accertamenti il procuratore pubblico si pronuncerà nuovamente sulla denuncia.\nL’istanza è accolta e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per approfondire la fattispecie.\nNon si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante congrue ripetibili.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta.\n§ Di conseguenza:\n1.1. Il decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 è annullato.\n1.2. Il procuratore pubblico incaricato dal Ministero pubblico completerà le informazioni preliminari ai sensi dei considerandi ed in seguito si pronuncerà nuovamente sul seguito dell’azione penale in merito a questa fattispecie.\n2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.\nLo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a __________ IS 1, __________, fr. 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}