{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2001-314_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45825&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "293684ed2d1c1453cf49b066041b5b1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2001.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:10", "Checksum": "8ded6c14a2222bf337603efff5029aa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).\n\n2.3.\nI passaggi dell’articolo contestati riguardano una procedura di sospensione cautelare dell’istante dalla sua funzione di medico, con riferimento all’art. __________. Questa norma sancisce, al suo cpv. __________, che il __________ rifiuta l’autorizzazione all’esercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dall’art. __________, tra cui il __________, qualora non siano soddisfatti i presupposti previsti dagli articoli precedenti; in particolare al suo cpv. __________ contempla la facoltà del __________, ove le circostanze lo esigono, di sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, quest’autorizzazione.\nUna procedura di sospensione cautelare ex art. __________ è certamente delicata, in quanto relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per mantenere o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’atti-vità di __________, ed in particolare relativa alle attitudini personali e professionali indispensabili per l’esercizio di quest’attività sanitaria. Si tratta inoltre di una procedura che tocca la reputazione professionale del __________ in questione, con anche eventuali importanti ripercussioni professionali ed economiche.\nPer questa ragione, una simile procedura è per sua natura confidenziale e non pubblica, almeno fino alla sua conclusione: è quindi coperta dal segreto d’ufficio. E ciò a meno che l’autorità competente decida, per ragioni d’interesse pubblico preponderanti, di divulgare la notizia a terzi (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel / Frankfurt am Main 1990, n. 149, p. 477; VPB 1978, Nr. 112), con una comunicazione ufficiale. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto, come risulta dalla risposta del __________ al Ministero pubblico di data 10.9.2001 (cfr. AI 9).\nOra, se è vero che è stato dato ampio risalto alla decisione di condanna __________ della __________ __________ __________ __________ __________ __________ sui quotidiani ticinesi e dai mass media, è altrettanto vero che ciò non giustifica (e neppure il __________ ha deciso in tal senso) la divulgazione di informazioni concernenti l’inizio e lo stadio della procedura quale quella aperta dal __________ contro l’istante.\nIn conclusione, eventuali decisioni emanate nel corso di una procedura non pubblica - come la procedura di sospensione di un medico, almeno fino alla sua conclusione - sono, secondo la loro natura, coperte dal segreto d’ufficio (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, op. cit., n. 149, p. 477), e pertanto pure il loro iter procedurale soggiace all’obbligo di mantenimento del segreto.\n3. Detto in generale della procedura e della sua natura, esaminiamo di seguito quelle che sono le informazioni che sono state divulgate.\n3.1\nNell’articolo contestato si riferisce anzitutto che: “Il __________ __________ __________ __________, appena ricevuta la motivazione della sentenza pronunciata dalla __________ __________ __________ __________, ha avviato autonomamente una procedura di sospensione cautelativa del __________ __________ __________ dalle sue funzioni di __________” (cfr. AI 1, quotidiano ticinese allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 9).\nAl proposito l’istante asserisce sostanzialmente che nessuno era a conoscenza di questa circostanza, nemmeno il suo legale (cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7 e 8).\nQuest’ultima affermazione non è corretta. Dagli atti risulta che prima della pubblicazione dell’articolo, con scritto 22.5.2001 il __________ ha notificato al patrocinatore dell’istante - dopo aver preso atto del dispositivo, rispettivamente del contenuto della decisione di condanna emanata dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ a seguito dell’autorizzazione ottenuta da parte di questa Camera (cfr. decisione 4.5.2001, inc. 60.2001.112) - che era intenzionato ad “(…) emanare con urgenza una decisione provvisionale secondo l’articolo __________ di sospensione immediata dell’autorizzazione all’esercizio della professione __________, di cui beneficia il __________ __________”, rilevando pure che “tale provvedimento è conforme alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo (…)” e che “(…) rimane riservata la procedura disciplinare prevista dall’articolo __________, che presuppongono un’istruttoria e l’avviso formale della __________”, invitandolo a presentare delle osservazioni in merito entro 7 giorni, rilevando contestualmente che “decorso infruttuosamente tale termine emaneremo una formale decisione provvisionale nel senso indicato” (AI 1, scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).\nDi conseguenza sia l’istante, sia il suo patrocinatore, contrariamente a quanto asseriscono, erano a conoscenza del fatto che il __________ aveva avviato una procedura in tal senso.\nLa circostanza che l’istante, rispettivamente il suo patrocinatore fossero o meno al corrente dell’avvio di questa procedura è nel caso in esame comunque ininfluente dal punto di vista di un’eventuale divulgazione di informazioni riservate, essendo __________ IS 1 parte e non terzo nel procedimento e non avendo quest’ultimo manifestamente un interesse alla divulgazione delle informazioni apparse sul quotidiano.\nIl rendere pubblico la notizia dell’apertura del procedimento in sé tocca già fatti coperti dal segreto d’ufficio: a maggior ragione questo vale per quanto esposto ai punti successivi.\n"}