{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2001-314_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45825&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "293684ed2d1c1453cf49b066041b5b1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2001.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:10", "Checksum": "8ded6c14a2222bf337603efff5029aa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).\n\n\nAnaloga situazione si verifica anche quando la convinzione pregiudiziale del procuratore pubblico non porta su una questione d'ordine, ma di merito: si pensi in particolare al caso in cui ritenga erroneamente che il comportamento oggetto di denuncia, quand’anche venisse accertato, non costituirebbe comunque reato.\nAnche in questo caso, l’errata sussunzione dei fatti al diritto deve avere quale logica conseguenza il rinvio dell’incarto al procuratore pubblico per lo svolgimento o la completazione delle informazioni preliminari, nella misura in cui queste non sono state svolte per errata conclusione pregiudiziale.\nInversamente, se il procuratore pubblico ha già raccolto le necessarie informazioni preliminari ma, per un’errata applicazione del diritto, ha decretato il non luogo a procedere, la Camera dei ricorsi penali accoglierà l’istanza di promozione d’accusa senza richiedere all’istante nuove prove, quale condizione cumulativa all’esistenza di seri indizi di colpevolezza.\nUlteriore caso d’applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP è dato quando il procuratore pubblico ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto, che se accertata correttamente, potrebbe fondare l’esistenza di indizi di colpevolezza sufficientemente seri da richiedere l’apertura dell'istruzione formale. Le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento, se il procuratore pubblico è chiamato a completare le informazioni preliminari, accertando ed apprezzando correttamente le circostanze di fatto.\nInfine, si applica l’art. 186 cpv. 4 quando le informazioni preliminari sono carenti nell’accertamento dei fatti, ciò che non permette alla Camera dei ricorsi penali di determinarsi sull’alternativa tra promozione d'accusa o conferma del non luogo a procedere.\n1.2\nCome ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, quando l’autore è ignoto, non potendosi proporre l’accusa contro una persona determinata, la parte civile può chiedere unicamente una completazione delle informazioni preliminari (decisioni 16.2.2004, inc. 60.2003.181; 8.8.2003, inc. 60.2002.89 e 15.2.1999, inc. 60.1998.250 e riferimenti).\n1.3.\nL’istanza in oggetto non è un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 cpv. 1 CPP, bensì un’istanza di completazione delle informazioni preliminari in virtù dell’art. 186 cpv. 4 CPP. L’istante ritiene correttamente di non poter presentare un’istanza di promozione dell’accusa contro ignoti (cfr. istanza di promozione dell’accusa 11/12.1.2001, p. 10), poiché la promozione dell’accusa può essere effettivamente ordinata solo nei confronti di una determinata persona (cfr., al proposito, art. 188 lit. a CPP) e nel caso in esame le informazioni preliminari assunte non hanno potuto identificare il oppure i possibili autori. L’istanza di completazione è perciò ricevibile.\n2. 2.1.\nPrima di appurare se nel caso in esame siano adempiuti i presupposti per ordinare un’eventuale completazione delle informazioni preliminari occorre stabilire se i passaggi (indicati dall’istante) dell’articolo apparso sul quotidiano ticinese divulghi fatti coperti dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 320 CP.\n2.2.\nGiusta l'art. 320 cfr. 1 CP è punito per violazione del segreto d'ufficio chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione.\nIl reato può essere commesso unicamente da un membro di un'autorità, cioè da una persona fisica che esercita uno dei poteri dello Stato (B. CORBOZ, Les principales infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 6 e 7 ad art. 320 CP), o da un funzionario (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurigo 1997, n. 2 ad art. 320 CP; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, Basilea 2003, n. 5 ad art. 320 CP). Queste persone devono aver appreso il segreto in virtù della loro funzione ufficiale (BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 320 CP).\nPer segreto si intende un fatto noto solo ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere confidenziale in virtù di un interesse legittimo (segreto in senso materiale; DTF 127 IV 122, 116 IV 56 e 114 IV 44; BSK II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 7 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, 3. ed., Zurigo 2004, p. 468 e 469; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 320 CP; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Berna 2000, § 59 n. 5; B. CORBOZ, op. cit., n. 11, 13 e 14 ad art. 320 CP).\nÈ inoltre necessario che colui che ha un interesse al mantenimento del segreto manifesti, espressamente o tacitamente, la volontà di farlo rispettare; il più delle volte questa volontà risulta dalle circostanze (B. CORBOZ, op. cit., n. 15 ad art. 320 CP).\nIl comportamento punito giusta l'art. 320 CP consiste nel violare intenzionalmente il dovere di mantenere il segreto, comunicandolo o rendendolo accessibile ad una persona che non ne ha accesso (DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 9 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8 ad art. 320 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 422; G. STRATENWERTH, op. cit., § 59 n. 7; B. CORBOZ, op. cit., n. 31 e 32 ad art. 320 CP).\nSi tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente\n(DTF 127 IV 122 consid. 1; DTF 116 IV 56; BSK StGB II - N. OBERHOLZER, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 10 ad art. 320 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 320 CP).\n"}