{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2001-314_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45825&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "293684ed2d1c1453cf49b066041b5b1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2001.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:10", "Checksum": "8ded6c14a2222bf337603efff5029aa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).\n\n\nL’istante dopo aver esposto i fatti contesta le conclusioni cui è giunto l’allora procuratore pubblico dapprima in relazione alla circostanza che quest’ultimo abbia ritenuto che “il fatto - noto - che sia in corso una procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta”, evidenziando che “(…) il fatto non è - non era - noto, ma è stato reso noto tramite le confidenze fatte illegalmente da __________ __________ __________ al giornalista” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 6 e 7). Sostiene poi che “(…) proprio perché il fatto della ricusa sarebbe stato noto, ciò che non è scontato, stando al PP, allora “è giusto che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura”; è errata la premessa, arbitraria la conseguenza che se ne vuole trarre” e si chiede “come sarebbe potuta essere nota la vicenda della ricusa se il __________ non ha autorizzato alcuna presa di posizione ufficiale, quando lo scambio di corrispondenza avviene tra la __________ __________ __________ e il sottoscritto, neppure informato delle conseguenze?” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Rileva inoltre che “(…); a parte il fatto che non è solo l’indiscrezione circa la ricusa ad essere stata oggetto di denuncia penale, ma anche e soprattutto l’informazione per cui il __________, avrebbe deciso autonomamente di predisporre la revoca con effetto immediato dell’autorizzazione al libero esercizio del qui istante, circostanza ignota a tutti e di vitale importanza per il __________, per il suo futuro economico, per i __________, per il personale” e che “a ciò si aggiunga che l’affermazione per cui per le indiscrezioni pubblicate non vi sarebbe “legittimo interesse a che restino confidenziali” è astratta, arbitraria, priva di supporto logico e giurisprudenziale, oltre che ingiusta, iniqua e palesemente lesiva degli interessi privati del qui istante” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 7). Asserisce pure che “in data 7 ottobre il PP ha completato la motivazione del proprio decreto (ndr: cfr., al proposito, AI 13), non senza un certo imbarazzo, per non aver compreso la differenza tra procedimento cautelare urgente al cospetto della __________ __________ __________, recentissimo e oggetto di scambio di corrispondenza riservato, e la procedura ordinaria, pendente da 6 anni presso altra autorità, la __________ __________ __________ __________, la quale non sarebbe stata legittimata a decretare misure urgenti, come la chiusura immediata dello __________ __________” e che “al contrario di quanto asserito dal PP dall’articolo si comprende molto bene che in discussione sarebbe stata la sospensione immediata dell’esercizio dell’attività __________, procedura sino ad allora mai adottata da chicchessia” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). A suo giudizio il magistrato inquirente “(…) si erge in modo incomprensibile a difensore d’ufficio degli ignoti” che “si sono permessi di divulgare alla stampa, nella loro veste di __________, circostanze fondamentali per la vita privata ed economica del qui istante, peraltro coperte dal segreto d’ufficio, cosa neppure contestata dal magistrato” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 9). Ritiene che “questa Camera può (…) invitare il magistrato inquirente ad identificare le persone che hanno leso il segreto d’ufficio, procedendo alle assunzioni dei testi proposte con denuncia penale” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 10). Asserisce infine che “il punto è che il PP afferma arbitrariamente che la procedura di ricusa della __________ __________ __________ fosse cosa nota, così come non era nota l’autonoma nuova procedura della __________ __________ __________, ignorata nel decreto: da questo presupposto egli deduce la necessità di completare l’informazione, legittimando le indiscrezioni non permesse neppure dalla __________ __________ __________, quando da completare non c’era assolutamente nulla perché nulla era noto” (istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001, p. 11).\nDelle altre motivazioni, così come delle osservazioni dell’allora magistrato inquirente si dirà, laddove necessario, in seguito.\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l’art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni, un’istanza motivata di promozione dell’accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nL’art. 186 CPP ha inoltre introdotto al suo cpv. 4 la facoltà per la Camera dei ricorsi penali di ordinare la completazione delle informazioni preliminari, quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove. La giurisprudenza di questa Camera prevede tale facoltà in quattro casi.\nAnzitutto si può riaprire la fase delle informazioni preliminari quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza di presupposti processuali o di punibilità (p. es. intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile, ecc.). Avendo risolto negativamente simile questione pregiudiziale, il procuratore pubblico avrà logicamente anche rinunciato a svolgere indagini preliminari, nella convinzione della loro inutilità.\nAl loro svolgimento occorre dunque procedere qualora il presupposto sul quale si é fondato il procuratore pubblico si riveli errato. Una promozione d’accusa sarebbe invece prematura in assenza di accertamenti di fatto sufficienti (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991, p. 149-150; in tal senso vedi anche un’anticipazione giurisprudenziale in REP. 1986, p. 160-161)."}