{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2001-314_2004-09-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45825&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "293684ed2d1c1453cf49b066041b5b1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2001.314"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:10", "Checksum": "8ded6c14a2222bf337603efff5029aa2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2001.314\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa contro ignoti. completazione delle informazioni preliminari. violazione del segreto d'ufficio. accoglimento (completazione delle informazioni preliminari).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/12.10.2001 presentata da\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 emanato dall’allora procuratore pubblico __________ __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 24.7.2001 nei confronti di ignoti, per titolo di violazione del segreto d’ufficio; |\nrichiamate le osservazioni 18/19.10.2001 dell’allora magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 24.7.2001 il ____________________ __________ IS 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di violazione del segreto d’ufficio in relazione ad un articolo apparso nel corso del mese di luglio dell’anno 2001 su un quotidiano ticinese.\nIl denunciante ha dapprima sostenuto che detto articolo ingloba “(…) dettagli coperti dal segreto d’ufficio”, che “(…) porta la firma del Signor __________ __________, per anni __________ __________ __________ __________ __________ __________ (ndr: ora denominato __________), recentemente assunto dal citato quotidiano” e che “le informazioni pubblicate non possono che essere state rivelate dagli uffici più alti del __________, giacché lo scambio di corrispondenza del quale si riferisce era indirizzato solo alla __________ __________ __________ (…)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha poi asserito che “nell’articolo si dimostra conoscenza dettagliata di scambio di corrispondenza riservata”, che “ci si esprime su dettagli neppure noti all’interessato: ad esempio della circostanza per cui un terzo __________ si sarebbe occupato di rivolgersi autonomamente al __________ __________ __________ __________ chiedendogli di controfirmare la misura” e che “chiunque ha rivelato questi segreti, lo ha fatto dopo che questi gli erano stati “confidati nella sua qualità di membro di un’autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione” (art. 320 CPS)” (denuncia penale 24.7.2001, p. 2). Ha infine chiesto al Ministero pubblico “(…) di procedere all’acquisizione della documentazione della __________ __________ __________ per riferimento alla corrispondenza qui allegata, ivi inclusi i rapporti interni stesi dai più stretti collaboratori della __________”, di provvedere all’interrogatorio di quattro persone delle quali ha indicato le generalità, costituendosi contestualmente parte civile (denuncia penale 24.7.2001, p. 2 e 3).\nCon scritto 3.9.2001, a seguito della richiesta formulata dall’allora magistrato inquirente di indicare con precisione quali sarebbero i passaggi dell’articolo tutelati dal segreto d’ufficio (cfr. AI 4), il patrocinatore dell’istante ha esposto che trattasi dello scambio epistolare intercorso tra lui e la __________ __________ __________, della decisione di astensione di quest’ultima, del fatto che l’incarto fosse passato nelle mani di un altro __________ __________ __________ in sostituzione della __________ __________ __________ e che detto __________ “(…) avesse insistito facendo firmare la decisione ad altro __________ (…)”, e meglio i passaggi evidenziati sulla copia dell’articolo ivi allegato (AI 6, scritto 3.9.2001, p. 1 e 2 e copia dell’articolo pubblicato sul quotidiano ticinese).\nb. Esperite le informazioni preliminari, in data 1.10.2001 l’allora magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo in particolare che “la questione è delicata; innanzitutto v’è da chiedersi se non sussiste un interesse a che il pubblico sia ragguagliato circa lo stadio di una procedura di sospensione di cui è oggetto un __________ il cui comportamento è stato oggetto di procedimento penale. Il fatto - noto - che sia in corso una procedura di ricusa costituisce in effetti un’informazione incompleta; è giusto che la trasparenza si estenda anche allo stadio di questa procedura e che venga messa a disposizione del pubblico pure quella serie di informazioni circa i motivi per i quali essa non ha ancora trovato soluzione”, che “ciò premesso, ci si può chiedere per quale motivo le traversie interne di una procedura del genere debbano essere tutelate dall’art. 320 CPS” e che “la ricusa della __________ __________ __________ e la sua sostituzione da parte di un altro membro del __________ __________ non possono essere considerate informazioni per le quali vi è un legittimo interesse a che restino confidenziali, in quanto riguardano l’iter della procedura di sospensione e non l’esistenza della procedura medesima” (decreto di non luogo a procedere 1.10.2001, p. 2).\nDelle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza il ____________________ __________ IS 1 chiede, siccome “è impraticabile (…) la promozione d’accusa contro ignoti”, che il gravame venga accolto e che venga ordinato al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari (istanza di promozione dell’accusa 10/11.10.2001, p. 10 e 12)."}