che di conseguenza va riconosciuto - tenuto conto altresì del limitato accoglimento dell'istanza, inerente in larga misura la richiesta di risarcimento delle spese legali riferite al procedimento amministrativo - un importo di fr. 250.--, comprendente onorario, spese ed interessi di mora; che l'indennità ammonta a fr. 2'380.65, di cui fr. 1'350.65 per spese legali, fr. 780.-- per danni materiali e fr. 250.-- per ripetibili di questa sede; che interessi di mora non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta.