in Svizzera per due anni ed i probabili futuri problemi per l'ottenimento di un permesso di lavoro sul territorio cantonale" (istanza 16/17.11.2000, p. 4); che l'accusa - pur urtante - non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato le inevitabili ripercussioni derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento, ritenute in particolare la contenuta sofferenza per l'istante (che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e la limitata risonanza della fattispecie (che verosimilmente non ha neppure raggiunto la sua cerchia familiare e lavorativa, circostanza che difatti non sostiene);