CO; che anche in relazione alle "spese generali" [ossia "(…) quelle sopportate a causa delle innumerevoli telefonate effettuate dall'estero alla Svizzera, delle trasferte per recarsi dal legale o alla ricerca di prove, ecc.", istanza 16/17.11.2000, p. 6] non prova il preteso nocumento; che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto; che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);