N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506) - l'esistenza di un pregiudizio; che inoltre, in considerazione della professione che svolgerebbe, è verosimile ritenere che tale attività le avrebbe permesso una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione del già menzionato art. 44