istanza 16/17.11.2000, p. 6) presuppone che il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall'accusato prosciolto: in tale circostanza, quando non è possibile quantificare con esattezza l'effettiva perdita di guadagno, la Camera dei ricorsi penali ha riconosciuto, quale importo massimo, un'indennità per perdita di guadagno di fr. 150.--/giorno (cfr. decisioni 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194 e 4.8.1992 in re P. A. e D. M., inc. 94/92); che nella fattispecie l'istante non tenta neppure di dimostrare - come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, op.