1985 p. 406 e 1988 p. 422); che il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere provato [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: "(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto"]; che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7); che l'istante chiede al proposito fr.