{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2000-357_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42849&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4741f57e64e414c00dd12820e1b62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2000.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:20", "Checksum": "60ed9b910a4d1221beed2d3df7e60711", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche anche in relazione alle \"spese generali\" [ossia \"(…) quelle sopportate a causa delle innumerevoli telefonate effettuate dall'estero alla Svizzera, delle trasferte per recarsi dal legale o alla ricerca di prove, ecc.\", istanza 16/17.11.2000, p. 6] non prova il preteso nocumento;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;\nche chiede fr. 5'000.--, affermando che \"(…) è stata pressantemente accusata di essere una prostituta e di esercitare illegalmente il meretricio, accuse la cui gravità appare di per sé evidente, tanto che il privato cittadino che le avanzasse risulterebbe passibile di conseguenze penali per i titoli di calunnia, ingiuria o diffamazione\" e che \"l'essere stata vittima del pregiudizio e degli stereotipi, l'essere stata considerata una donna di malaffare per quasi due anni non può che giustificare (…)\" detto indennizzo (istanza 16/17.11.2000, p. 5 e 6), considerati altresì \"(…) gli effetti esplicati dal divieto d'entrata, in particolare il fatto di non aver potuto visitare il proprio fidanzato in Svizzera per due anni ed i probabili futuri problemi per l'ottenimento di un permesso di lavoro sul territorio cantonale\" (istanza 16/17.11.2000, p. 4);\nche l'accusa - pur urtante - non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato le inevitabili ripercussioni derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento, ritenute in particolare la contenuta sofferenza per l'istante (che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e la limitata risonanza della fattispecie (che verosimilmente non ha neppure raggiunto la sua cerchia familiare e lavorativa, circostanza che difatti non sostiene);\nche - come esposto in precedenza - gli eventuali pregiudizi dipendenti dal procedimento amministrativo sono irrilevanti nel contesto dell'istanza di cui agli art. 317 ss. CPP;\nche inoltre il protrarsi del procedimento penale è da ricondurre almeno in parte all'istante, che non si è presentata [per non meglio precisati \"(…) imprevisti sopravvenuti all'ultimo istante, (…)\", istanza 16/17.11.2000, p. 4; cfr. anche decisione 13.7.1999 del pretore del distretto di Lugano, p. 2: \"(…) l'accusata, pur avendo da sempre manifestato la sua volontà di presenziare al dibattimento, non si è presentata all'udienza senza fornire giustificazioni di sorta, nemmeno per il tramite del suo difensore, (…)\"] al dibattimento di data 13.7.1999, sfociato nella sua condanna in contumacia;\nche questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto dalla sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano e da questo stesso giudizio;\nche protesta le ripetibili;\nche nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche di conseguenza va riconosciuto - tenuto conto altresì del limitato accoglimento dell'istanza, inerente in larga misura la richiesta di risarcimento delle spese legali riferite al procedimento amministrativo - un importo di fr. 250.--, comprendente onorario, spese ed interessi di mora;\nche l'indennità ammonta a fr. 2'380.65, di cui fr. 1'350.65 per spese legali, fr. 780.-- per danni materiali e fr. 250.-- per ripetibili di questa sede;\nche interessi di mora non sono pretesi;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 16.11.1999 del pretore del distretto di Lugano (inc. DT.__________), rifonderà a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di fr. 2'380.65.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nper conoscenza:\n- Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\n"}