{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2000-357_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42849&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4741f57e64e414c00dd12820e1b62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2000.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:20", "Checksum": "60ed9b910a4d1221beed2d3df7e60711", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche per il patrocinio prestato dal lic. iur. __________ __________ - ritenuto che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) - viene quindi ammesso un dispendio orario di 5 ore a fr. 100.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato, cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti), per complessivi fr. 500.--, di cui 1 ora e 30 minuti inerenti gli scritti, 30 minuti inerenti i colloqui telefonici e 3 ore inerenti l'esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento;\nche per il patrocinio prestato dall'avv. __________ __________ viene ammesso un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti (inerenti l'esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento) a fr. 220.--/ora (come da prassi all'epoca del mandato), per complessivi fr. 330.--;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in fr. 520.65, di cui fr. 50.-- inerenti la formazione e l'archiviazione dell'incarto, fr. 120.-- inerenti gli scritti (comprese le spese di fotocopiatura), fr. 10.-- inerenti le spese telefoniche, fr. 150.-- inerenti la tassa di giustizia e le spese di cui alla decisione 12.5.1998 di questa Camera (doc. E, inc. 60.98.87) e fr. 190.65 inerenti la parcella notarile 9.6.1998 riferita alla dichiarazione 4.6.1998 nella forma del brevetto di __________ __________ (prodotta in allegato a detto gravame, doc. D);\nche non va invece rimborsata l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);\nche gli oneri legali ammontano pertanto a fr. 1'350.65;\nche - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che \"tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione\" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al \"danno patrimoniale, materiale\" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche il danno di cui si chiede il risarcimento deve essere provato [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: \"(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto\"];\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 109 n. 7);\nche l'istante chiede al proposito fr. 2'000.--, di cui fr. 900.-- quali spese di viaggio (1800 km a fr. 0.50/km), fr. 300.-- quali spese di vitto e alloggio durante il dibattimento, fr. 300.-- quali perdita di guadagno e fr. 500.-- quali spese generali;\nche vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta, di vitto ed alloggio;\nche si giustifica quindi ammettere, anche in mancanza dei relativi giustificativi, le spese inerenti la necessaria presenza al dibattimento svoltosi il pomeriggio del 16.11.1999, pari a fr. 780.--, di cui fr. 500.-- quali costi del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (e ciò in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno, art. 44 CO) e fr. 280.-- quali spese di vitto ed alloggio (un pernottamento e sei pasti principali; art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali, applicabile per analogia);\nche - in relazione all'asserita perdita di guadagno - ritiene \"(…) di stabilire una perdita pari a fr. 100.-- al giorno per complessivi fr. 300.--, ciò che sembra ragionevole in considerazione dello stipendio di una traduttrice e accompagnatrice turistica\" (istanza 16/17.11.2000, p. 6);\nche la giurisprudenza alla quale rinvia (REP. 1996 n. 119, cfr. istanza 16/17.11.2000, p. 6) presuppone che il procedimento penale abbia determinato - in nesso di causalità adeguato - un danno e che agli atti non vi sia alcun dato preciso in merito al reddito, da attività dipendente, conseguito dall'accusato prosciolto: in tale circostanza, quando non è possibile quantificare con esattezza l'effettiva perdita di guadagno, la Camera dei ricorsi penali ha riconosciuto, quale importo massimo, un'indennità per perdita di guadagno di fr. 150.--/giorno (cfr. decisioni 10.6.1996 in re G. C., inc. 60.1994.194 e 4.8.1992 in re P. A. e D. M., inc. 94/92);\nche nella fattispecie l'istante non tenta neppure di dimostrare - come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506) - l'esistenza di un pregiudizio;\nche inoltre, in considerazione della professione che svolgerebbe, è verosimile ritenere che tale attività le avrebbe permesso una certa flessibilità nell'organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione del già menzionato art. 44 CO;"}