{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2000-357_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42849&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e2f4741f57e64e414c00dd12820e1b62"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2000.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:57:20", "Checksum": "60ed9b910a4d1221beed2d3df7e60711", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 28.09.2004 60.2000.357\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. avvocato praticante (lic. iur.). spese legali. danni materiali. torto morale.\n\n\nche dal verbale di interrogatorio si evince peraltro come l'istante fosse in grado di spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti;\nche inoltre la pena proposta nel decreto di accusa - fr. 200.-- di multa - suggerisce che si trattava di un caso di poco conto (cfr. anche decisioni 2.6.1998 e 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi, che ha respinto le istanze 2.4.1998 e 22.4.1999 tendenti ad ottenere la concessione del gratuito patrocinio);\nche pertanto l'onere delle spese legali precedenti la promozione dell'accusa di data 26.3.1998 (AI 4) rimane interamente a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere dall'allora lic. iur. __________ __________, che ha assunto il mandato - secondo la procura agli atti - il 6.3.1998 (AI 3);\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr. 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a fr. 250.-- orari per i casi più semplici (fr. 200.-- dal 1992 e fr. 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l'istante postula la rifusione delle note professionali dell'allora lic. iur. __________ __________ e dell'avv. __________ __________ (che l'ha assistita nel corso del dibattimento 16.11.1999, il giurista avendo concluso il praticantato, cfr. scritto 28/29.7.1999 del lic. iur. __________ __________ al pretore del distretto di Lugano) di data 9.6.1998 di fr. 190.65 (\"parcella notarile\", doc. D), di data 10.12.1999 di fr. 10'133.45 (di cui fr. 8'550.-- a titolo di onorario, fr. 821.60 di spese, fr. 702.85 di IVA e fr. 59.-- di esborsi, doc. B) e di data 26.6.2000 di fr. 1'841.50 (di cui fr. 1'500.-- a titolo di onorario, fr. 213.-- di spese e fr. 128.50 di spese, doc. C), per complessivi fr. 12'165.60;\nche chiede inoltre fr. 830.-- quali esborsi per tasse di giustizia (doc. E, F e G);\nche le suddette note comprendono anche gli oneri dipendenti dalla procedura amministrativa promossa a carico dell'istante;\nche al proposito afferma come tale procedura \"(…), che ha originato non poche spese, sia stata causata dal procedimento penale (…)\" (istanza 16/17.11.2000, p. 3);\nche nel corso del verbale di interrogatorio 3.3.1998 ha preso atto che \"(…) la Sezione cantonale degli stranieri potrà proporre all'Ufficio federale degli stranieri dei provvedimenti amministrativi nei miei confronti quali il divieto d'entrata, e sono diffidata a lasciare la Svizzera\" (p. 5, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 11.3.1998, AI 2);\nche nondimeno la competente istanza decide autonomamente gli eventuali provvedimenti in applicazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri;\nche quindi dette spese - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) - non possono essere risarcite a' sensi degli art. 317 ss. CPP;\nche - con riferimento alla difesa penale - la pratica ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo (cfr. anche decisione 10.5.1999 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi), circostanza che peraltro l'istante non sostiene;\nche il patrocinio è infatti sostanzialmente consistito - per quanto concerne le prestazioni non a carico dell'istante - nel ricorso 8/9.4.1998 a questa Camera contro la promozione dell'accusa (AI 5), nell'opposizione 3/4.8.1998 al decreto di accusa, nella preparazione dei dibattimenti e nei dibattimenti;"}