Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di rettificare il numero di registro delle particelle oggetto della compravendita, in seguito ad una decisione della Sezione cantonale dell'agricoltura. Ne consegue che la pattuizione complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla precedente già assoggettata al bollo. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.