{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-254_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19167&nX40_KEY=4711546&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5276e524cbf2e7f5cbed2d9c6852c2aa"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.254"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.254"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.254"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.254"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:56", "Checksum": "887723e4bb48924f3638b72ff90d53f5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.254\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.4.\nCi si domanda allora se la stipulazione di un atto aggiuntivo rispetto ad un precedente atto pubblico costituisca un caso di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», cui è applicabile la regola prevista dall'art. 9 lett. g LB.\nAl riguardo, deve essere tenuto presente che la Legge notarile (LN) consente solo eccezionalmente delle correzioni o delle variazioni e sempre seguendo apposite procedure. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'atto sono ammesse variazioni soltanto mediante l'apposizione di postille, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o non siano ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle rettifiche e integrazioni dell'atto pubblico che si può ritenere servano a rimuovere errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una modifica del contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato quest'ultimo, allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in forma autentica se si richiede l'atto pubblico. Esso deve essere allestito quale atto aggiuntivo rispetto al documento che deve essere modificato oppure quale nuovo documento autonomo (Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, pp. 378 e 641; Ruf, Notariatsrecht – Skriptum, Langenthal 1995, p. 378).\nL'esigenza di procedere alla stipulazione di un nuovo atto pubblico per la correzione di un rogito discende dal principio dell'unità dell'atto e dal principio dell'identità e dell'esattezza contenutistica della formulazione (Ruf, Die Korrektur der öffentlichen Urkunde, in BN 1993 p. 70).\nLa necessità di una nuova stipulazione, rispettosa della forma dell'atto pubblico, anche se si tratta semplicemente di modificare una pattuizione precedente, è dunque la mera conseguenza delle rigorose esigenze poste dalla forma autentica richiesta per determinati atti giuridici.\nNon si vede, allora, come si potrebbe sostenere che il valore dell'atto aggiuntivo corrisponde a quello dell'atto precedente, che viene modificato. Si tratta, invece, proprio di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le quali la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà imponibile solo il valore aggiuntivo.\nNessuna conclusione in senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.).\n4. Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di rettificare il numero di registro delle particelle oggetto della compravendita, in seguito ad una decisione della Sezione cantonale dell'agricoltura. Ne consegue che la pattuizione complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla precedente già assoggettata al bollo.\nLa decisione impugnata deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 ottobre 1995 è annullata.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\nAi ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}