Come si vede, non vi sarebbe un utile imponibile, ancor prima di dedurre dal prezzo la quota di imposta sul maggior valore attribuibile a quest'ultimo appartamento. 5. Il ricorso è pertanto accolto. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. In considerazione dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode l'autorità di tassazione, nella valutazione degli indizi di un commercio di immobili a titolo professionale, si prescinde tuttavia dall'attribuzione di un'indennità per ripetibili al ricorrente (cfr. per analogia la sentenza CDT n. 190 del 26 settembre 1994 in re I. SA in liquidazione, in materia di rivalutazione del valore di alienazione ex art. 7