Il Tribunale federale ha chiaramente affermato che «il contribuente che, per ragioni d'età, liquida la sua impresa di costruzioni e che negli ultimi otto anni non ha più concluso alcun affare immobiliare importante, non esercita un'attività lucrativa per il fatto di vendere l'immobile da lui stesso abitato» (ASA 57 p. 210). La Camera di diritto tributario ha deciso analogamente nel caso di un architetto commerciante d'immobili svizzero tedesco che aveva venduto la propria abitazione secondaria in Ticino a seguito del divorzio ed aveva reinvestito l'importo ricevuto dalla vendita nella sua nuova abitazione primaria (CDT n. 269 del 30 ottobre 1992 in re W.S.).