{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-252_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19165&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "790768aa14c950f83bdcde8f63f4e59a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:14", "Checksum": "8a9d4906b718d4b666e781924df92c1b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSapere se una vendita isolata sia da considerare commercio professionale di immobili, amministrazione patrimoniale o occasione fortuita di transazione immobiliare dipende, in ultima analisi, dalle circostanze del caso particolare. Decisiva per il giudizio non è la situazione esistente inizialmente, al momento dell'acquisto, ma quella che risulta al momento della vendita (STF 26 marzo 1976 in re Ri., p. 9). Così, una operazione iniziata e fatta con intenti speculativi può perdere tale caratteristica per le particolari condizioni che si verificano al momento, determinante, della vendita: e viceversa (cfr. sent. CDT 274/88 cit. in RTT 1990, p. 358 ss.).\n4. 4.1.\nIl Tribunale federale ha chiaramente affermato che «il contribuente che, per ragioni d'età, liquida la sua impresa di costruzioni e che negli ultimi otto anni non ha più concluso alcun affare immobiliare importante, non esercita un'attività lucrativa per il fatto di vendere l'immobile da lui stesso abitato» (ASA 57 p. 210). La Camera di diritto tributario ha deciso analogamente nel caso di un architetto commerciante d'immobili svizzero tedesco che aveva venduto la propria abitazione secondaria in Ticino a seguito del divorzio ed aveva reinvestito l'importo ricevuto dalla vendita nella sua nuova abitazione primaria (CDT n. 269 del 30 ottobre 1992 in re W.S.).\n4.2.\nRilevato, dall'esame dell'incarto, come nella fattispecie sia provato che il più grande degli appartamenti alienati (PPP 10057) era abitato dagli stessi ricorrenti, dal 1984 fino al giorno dell'esercizio del diritto di compera, la Camera di diritto tributario si è rivolta all'autorità di tassazione, chiedendo se avesse tenuto nella dovuta considerazione tale circostanza. Con scritto del 15 dicembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha comunicato la propria disponibilità a rinunciare a considerare commercio professionale di immobili l'alienazione della PPP n. __________, abitato dai ricorrenti.\n4.3.\nAlla luce di tale conclusione, non mette conto esaminare i presupposti per l'imponibilità del trasferimento dell'appartamento più piccolo (PPP n. __________), alienato con lo stesso negozio, ritenuto che comunque non ne è derivato alcun utile: nel rogito infatti il prezzo di questo è stabilito in fr. 200'000.–; la ripartizione del valore di investimento effettuata dall' Ufficio di tassazione attribuirebbe a tale appartamento un importo di fr. 227'666.– (fr. 4'446,60 al millesimo per 51,2 millesimi). Come si vede, non vi sarebbe un utile imponibile, ancor prima di dedurre dal prezzo la quota di imposta sul maggior valore attribuibile a quest'ultimo appartamento.\n5. Il ricorso è pertanto accolto.\nDi conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. In considerazione dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode l'autorità di tassazione, nella valutazione degli indizi di un commercio di immobili a titolo professionale, si prescinde tuttavia dall'attribuzione di un'indennità per ripetibili al ricorrente (cfr. per analogia la sentenza CDT n. 190 del 26 settembre 1994 in re I. SA in liquidazione, in materia di rivalutazione del valore di alienazione ex art. 7 cpv. 2 LIMVI).\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30 ottobre 1995 è riformata nel senso che è stralciato il reddito aziendale.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\nNon si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}