{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-252_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19165&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=22&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "790768aa14c950f83bdcde8f63f4e59a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:14", "Checksum": "8a9d4906b718d4b666e781924df92c1b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.252\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 29 novembre 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con decisione del 18 luglio 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD 1993/94. Veniva imposto, in particolare, un utile aziendale di fr. 481'417.– per l'IC e di fr. 634'199.– per l'IFD, corrispondente al reddito conseguito alienando due appartamenti in PPP, situati in un condominio di __________.\nI contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 17 agosto 1994, nel quale negavano che le alienazioni in questione rappresentassero operazioni di carattere professionale, sottolineando invece come si trattasse di due appartamenti appartenuti al signor __________ per lunghi anni, trasferiti in seguito alla moglie, a causa della grave situazione debitoria del marito, che mirava a salvare dal dissesto la propria ditta individuale. In concreto, la vendita degli oggetti in discorso da parte della moglie era poi stata inevitabile, dovendosi evitare che la banca creditrice ipotecaria ne chiedesse la vendita all'incanto.\nL'autorità fiscale riformava in peius la tassazione, con decisione su reclamo del 30 ottobre 1995. Appreso che, in seguito a ricorso, l'imposta sul maggior valore a carico della signora __________ era stata ridotta, l' Ufficio di tassazione elevava di conseguenza l'utile soggetto all'imposta cantonale sul reddito sul reddito da fr. 240'708.– a fr. 287'662.– in media annua. Confermava per contro il carattere professionale delle compravendite.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ postulano lo stralcio del reddito da commercio professionale di immobili. Spiegano che i due appartamenti alienati sono ubicati in un condominio costruito dall'impresa di costruzioni dello stesso ricorrente, negli anni ottanta, sottolineando che uno dei due (la PPP n. 10057) aveva costituito la loro abitazione familiare dal 1984 fino al momento della vendita. Ripercorrono poi le vicissitudini della società __________ __________ __________, per il cui salvataggio era stato necessario l'indebitamento personale dei ricorrenti, e fanno notare come tale situazione critica si rifletta sulla loro tassazione personale, che negli ultimi periodi fiscali li ha visti imposti sulla base di un reddito nullo. Quanto alla decisione di alienare gli oggetti in questione, essa sarebbe stata la sola alternativa alla realizzazione forzata, avendo la banca creditrice acconsentito a sospendere la domanda di vendita nell'ambito di una procedura esecutiva già avviata, solo alla condizione che i ricorrenti stessi vendessero gli immobili entro il 30 settembre 1991 e pagassero quindi il debito di fr. 1'568'450.– vantato dall'istituto di credito. Si sarebbe così pervenuti alla costituzione, dapprima, ed all'esercizio, poi, di un diritto di compera concesso alla compratrice __________, per l'importo di fr. 1'600'000.–.\nI ricorrenti negano poi che le alienazioni considerate professionali dall'autorità di tassazione presentino quegli indizi cui la giurisprudenza del Tribunale federale subordina l'imposizione degli utili provenienti da compravendite di immobili. Osservano, in particolare, che la circostanza stessa che i due appartamenti siano i soli a non essere stati venduti già nel 1984, al termine della costruzione, dimostra che essi intendevano farne uso quale abitazione personale, come di fatto è avvenuto.\n3. Secondo gli art. 18 cpv 1 lett. a LT e 21 cpv.1 lett. a DIFD costituisce reddito imponibile qualsiasi provento proveniente da attività lucrativa, anche se accessoria, a prescindere dalla sua regolarità o dalla sua frequenza. Ne consegue che anche il guadagno realizzato attraverso la compravendita di un immobile è imponibile nel senso delle citate norme se è frutto di attività lucrativa.\nIn base ad una pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; ASA 59, pag. 480 consid. c; cfr. pure Schmidt, La recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tassazione di negozi immobiliari e di commercio di immobili a titolo professionale, in : Atti della giornata di studio del 25 ottobre 1989 organizzata dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, p. 14). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (cfr. STF 24 luglio 1992 in re La., p. 6)."}