5.3. La legge cantonale prevede inoltre la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti fino a fr. 5’000.-- a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché superino singolarmente fr. 100.-- (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. h LT). Si deve trattare di prestazioni di carattere volontario, versate, come precisa il testo della legge, in contanti ovvero non in natura. Ne sono esclusi i contributi o le tasse sociali versati a un’associazione o organizzazione di categoria, in quanto hanno carattere causale;