appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è poi ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il collaboratore può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).