5.2. Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato. 5.2.1. Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell' 8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile รจ al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).