1’200.-- chiesto nella dichiarazione e, infine, l’ammissione della deduzione per le quote versate al sindacato. Con decisione del 20 novembre 1995 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando, da un lato, che le deduzioni professionali devono essere determinate in base alla situazione verificatasi nel periodo di computo 1993-94 e non nel periodo fiscale in contestazione (1995-96) e, d’altro lato, che la deduzione per le quote versate al sindacato è già compresa nella deduzione forfetaria di fr. 2’000.-- per le spese necessarie all’esercizio della professione.