{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-251_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19164&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "342e334977fde3dbd5ab9b16e71781de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:13", "Checksum": "cf4a75e469cf9b47b6c337fef21a1e1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’700.-- l’anno e un massimo di fr. 3’400.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (breve (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).\n5.2.4.\nLe spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994; art. 33 lett. b LT-1994).\nAnche per l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b LIFD).\n5.3.\nLa legge cantonale prevede inoltre la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti fino a fr. 5’000.-- a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché superino singolarmente fr. 100.-- (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. h LT). Si deve trattare di prestazioni di carattere volontario, versate, come precisa il testo della legge, in contanti ovvero non in natura. Ne sono esclusi i contributi o le tasse sociali versati a un’associazione o organizzazione di categoria, in quanto hanno carattere causale; dunque anche i contributi sindacali versati su base statutaria a copertura o partecipazione ai costi che l’organizzazione sindacale incontra per la tutela dei propri associati. Tali spese vengono invece considerate spese professionali necessarie all’esercizio della professione e sono pertanto deducibili in quel contesto a seconda del metodo di deduzione scelto: se forfetario, esse rientrano nell’importo globale della deduzione; se analitico, vengono aggiunte alle altre spese comprovate (cfr. Circolare n. 23/1995 del 28 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni; Verbale del 23 febbraio 1994 della Commissione speciale in materia tributaria, p. 16).\nCiò vale anche per l'IFD. L'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD prevede, a sua volta, la deduzione delle prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera esenti da imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità, purché superino singolarmente fr. 100.--, a condizione che non superino il 10% dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli art. 23 e 33 LIFD. Non rientrano in tali prestazioni volontarie i contributi versati ad associazioni professionali e a sindacati; esse rappresentano piuttosto spese professionali che rientrano nell'art. 26 LIFD. Sono quindi compresi nella deduzione forfetaria o possono essere presi in considerazione nell'ambito della giustificazione analitica di spese più elevate (cfr. Circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente le deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente).\n6. Nel merito, le deduzioni concesse dall’UT appaiono corrette e conformi ai disposti di legge.\n6.1.\nConformemente alla normativa cantonale e federale sopra elencata, l’UT ha concesso, come d’altronde aveva fatto nel precedente periodo fiscale IC/IFD 1993-94, la deduzione parziale per doppia economia domestica di fr. 1’200.-- per i pasti fuori casa della moglie sul posto di lavoro, vale a dire presso la Casa per anziani di __________.\nNessuna deduzione ha invece potuto essere concessa al marito, in quanto luogo di lavoro e luogo di domicilio coincidevano. Non va comunque dimenticato, a questo proposito, che dal certificato di salario del datore di lavoro emerge un rimborso spese, non considerato dall’UT alla stregua di una integrazione di salario imponibile, per fr. 3’700.--.\n6.2.\nLe spese di trasporto sono state complessivamente definite in fr. 2’000.-- come per il periodo precedente, in cui erano per altro rimaste incontestate. Esse tengono adeguatamente conto, a mente di questa Corte, delle spese effettive per un viaggio di andata e di ritorno da __________ a __________, per altro quantificato dal ricorrente medesimo in sede di reclamo in fr. 728.-- all'anno, e delle eventuali spese del marito, per il quale nel periodo di computo luogo di lavoro e di domicilio coincidevano.\n"}