{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-251_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19164&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "342e334977fde3dbd5ab9b16e71781de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:13", "Checksum": "cf4a75e469cf9b47b6c337fef21a1e1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nPer le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.\n5.2.1.\nSono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell' 8 novembre 1994). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).\nAnche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).\n5.2.2.\nSono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).\nLa deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.-- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà. Se poi la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).\nPer l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è di fr. 2’400.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, la deduzione prevista è ammessa solo in ragione della metà (art. 6 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è poi ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il collaboratore può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).\n5.2.3.\nSono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software ecc.), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE dell' 8 novembre 1994). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994)."}