{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-251_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19164&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "342e334977fde3dbd5ab9b16e71781de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.251"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:13", "Checksum": "cf4a75e469cf9b47b6c337fef21a1e1c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.251\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n||||\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 29 novembre 1995\nin materia di: IC/IFD 95/96\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze della __________ __________ di __________ fino alla fine di marzo del 1995; dalla metà di aprile è occupato presso la __________ __________ __________ di __________. Sua moglie, invece, lavora alle dipendenze della casa per anziani dell'__________ __________ a __________.\nNella dichiarazione d’imposta 1995 ha chiesto la deduzione dal reddito del lavoro di un importo di fr. 3’600.-- di media annua per spese di trasporto, che gli è invece stata concessa dell’ Ufficio di tassazione nella limitata misura di fr. 2’000.--; ha inoltre postulato una deduzione di fr. 756.-- di media annua per liberalità a enti di pubblica utilità, segnatamente al sindacato, che gli è stata integralmente negata (cfr. notifica della tassazione del 25 settembre 1995).\n2. Il 21 ottobre 1995, dunque in tempo utile, __________ __________ ha presentato reclamo all’UT chiedendo: l’aumento della deduzione per spese di trasporto a fr. 5’600.-- (fr. 4’872.-- per sé e fr. 728.-- per la moglie), e non soltanto di fr. 3’600.-- come chiesto nella dichiarazione; l’aumento della deduzione per doppia economia domestica a fr. 2’100.--, invece dell’importo di fr. 1’200.-- chiesto nella dichiarazione e, infine, l’ammissione della deduzione per le quote versate al sindacato.\nCon decisione del 20 novembre 1995 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando, da un lato, che le deduzioni professionali devono essere determinate in base alla situazione verificatasi nel periodo di computo 1993-94 e non nel periodo fiscale in contestazione (1995-96) e, d’altro lato, che la deduzione per le quote versate al sindacato è già compresa nella deduzione forfetaria di fr. 2’000.-- per le spese necessarie all’esercizio della professione.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone le richieste disattese dall’UT con la contestata decisione su reclamo e, meglio, la deduzione di spese di trasferta per sé e per sua moglie per complessivi fr. 11’700.-- in due anni, come pure la deduzione delle quote sindacali in aggiunta a quella forfetaria per spese professionali.\n4. 4.1.\nSecondo l’art. 51 cpv. 1 LT-1994 il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo. Esso comprende, conformemente all’art. 52 cpv. 2 LT-1994, i due anni civili precedenti il periodo fiscale.\nNe viene che, per il periodo fiscale 1995-96, fanno stato, sia per la determinazione del reddito lordo sia per la determinazione delle deduzioni dal reddito da attività dipendente gli anni di computo 1993-94.\nIn quegli anni __________ __________ lavorava a __________ presso la __________ __________; sua moglie a __________ presso la Casa per Anziani dell’__________ __________. Questa situazione fa quindi stato sia per stabilire il reddito sia per determinare le relative deduzioni di carattere professionale.\n4.2.\nDi nessun pregio giuridico i due argomenti sollevati dal ricorrente, vale a dire che egli può pagare le imposte solo grazie al reddito che conseguirà negli anni 1995-96 e che inoltre è vittima di una ingiustizia fiscale, poiché potrebbe dedurre le spese professionali sopportate negli anni 1995-96 una sola volta, nel biennio successivo.\nIl ricorrente dimentica che il nostro sistema fiscale è basato sul sistema “praenumerando”, ovvero la tassazione è eseguita sul passato, vale a dire a partire dai redditi del periodo precedente. Qualora egli in futuro, come gli si augura, dovesse nuovamente cambiare occupazione, dovesse trovarne in prossimità del luogo di domicilio meglio remunerata e non avesse più da sopportare spese professionali per la vicinanza del domicilio, continuerà a pagare per due anni le imposte sui redditi dei due anni precedenti beneficiando anche delle relative deduzioni.\n5. 5.1.\nSia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.\nGli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).\n"}