che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: