- che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità; - che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso; - che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.