–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili; - che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo; - che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile;