{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-250_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19163&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "11582986126a863dbd7624733b812f32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:37", "Checksum": "baa6e05367a062e6313625e6d5eae086", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.250\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 28 novembre 1995\nin materia di: IC 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n- che, con decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94, nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr. 36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili;\n- che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo;\n- che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile;\n- che, non essendo pervenuto alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995;\n- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da sostenere;\n- che, invitata dalla Camera di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto;\n- che, per l'art. 227 cpv. 2 LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;\n- che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità;\n- che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso;\n- che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}