| | | | ||| | Incarto n. | | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dai giudici: | Alessandro Soldini, presidente, | | segretario: | Andrea Pedroli vicecancelliere | statuendo sul ricorso del 28 novembre 1995 in materia di: IC 93/94 | presentato da: | __________ __________, __________ __________, | | | | | | ritenuto in fatto ed in diritto - che, con decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94, nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr. 36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili; - che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo; - che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile; - che, non essendo pervenuto alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995; - che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da sostenere; - che, invitata dalla Camera di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto; - che, per l'art. 227 cpv. 2 LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente; - che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità; - che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso; - che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: