considerato dall’ Ufficio di tassazione per la determinazione dell’aliquota applicabile, argomentando che il reddito conseguito dal marito in Italia non raggiunge fr. 20’000.-- di media annua. 3. In occasione dell'udienza del 27 aprile 1995, il ricorrente ha esposto alla Camera le difficoltà incontrate in anni recenti nello svolgimento dell'attività in Italia, precisando d'averla definitivamente cessata nel corso del 1993 e di averne iniziata una nuova a Lugano nel febbraio del 1994. Sentite queste spiegazioni, dopo ulteriore discussione, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito all'estero determinante unicamente per l'aliquota in fr. 25'000.-- all'anno.