Ne consegue che la pattuizione complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla precedente già assoggettata al bollo. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 novembre 1995 è annullata. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– per ripetibili. 3. Intimazione alle parti.