Nessuna conclusione in senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.). 4. Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di rettificare la data riportata in entrata dell'atto pubblico originario. Ne consegue che la pattuizione complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla precedente già assoggettata al bollo.