È infine appena il caso di rilevare che questa Camera, già quando vigeva la LT dell'11 aprile 1950, ha sempre privilegiato la sostanza del problema, consentendo che al valore di stima, ancorché fissato posteriormente all'inizio del periodo fiscale, rispettivamente all'inizio dell'assoggettamento, di esplicare effetto retroattivo all'inizio del periodo o dell’anno fiscale (Rep. 1966 p. 153 s.; CCR n. E 820 su ricorso del 12 gennaio 1964 in re G.P. e n. E 1515 del 10 gennaio 1966). Per questi motivi, visti per le spese l'art. 185 LT 1976 e l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Le spese processuali consistenti: