Così stando le cose non mette conto esaminare se l’autorità fiscale comunale possa avvalersi anche dell’ignoranza dell’esito del reclamo presentato contro la nuova stima, sostenendo che è stato introdotto dalle società immobiliari che hanno promosso l’attività edificatoria, patrocinate da una società fiduciaria. 8. È infine appena il caso di rilevare che questa Camera, già quando vigeva la LT dell'11 aprile 1950, ha sempre privilegiato la sostanza del problema, consentendo che al valore di stima, ancorché fissato posteriormente all'inizio del periodo fiscale, rispettivamente all'inizio dell'assoggettamento, di esplicare effetto retroattivo all'inizio del periodo o dell’anno fiscale (Rep.