6.2 Orbene, nel caso di specie, come rileva il ricorrente, la tassazione Icom. 1994 del 27 gennaio 1995, che riprende il vecchio valore di stima ufficiale, è posteriore alla decisione su reclamo, crescita in giudicato, relativa al nuovo valore di stima. L’autorità comunale invoca tuttavia una duplice giustificazione: da un lato, il fatto che il reclamo contro la nuova stima era stato interposto da una società fiduciaria per conto delle società immobiliari promotrici dell’attività edificatoria; dall’altro, l’aggiornamento delle schede effettuato dal geometra revisore solo nel corso del 1995.