4.3 Oggetto della presente controversia è unicamente la facoltà dell’autorità fiscale comunale di rettificare la prima tassazione (a conguaglio degli acconti sull' imposta comunale), cioè quella emessa il 27 gennaio 1995 pedissequamente alla notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 da parte dell’autorità fiscale cantonale, in cui la sostanza immobiliare veniva stabilita, come di legge, in base al valore di stima ufficiale vigente il primo giorno del periodo fiscale biennale, vale a dire il 1° gennaio 1993. 5.