4.2 L’imposta immobiliare per il 1994, così come definita nella (seconda) tassazione a conguaglio del 1994 del 29 settembre 1995, sfugge in linea di principio a ogni critica. Essa è infatti stata determinata con riferimento al valore di stima ufficiale, stabilito dalla competente autorità, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994. Il ricorrente d’altronde nemmeno ne contesta l’importo.