Al contribuente veniva quindi chiesto il versamento a conguaglio della differenza di fr. 505.90. 2. __________ __________ contestava questa nuova richiesta di conguaglio sostenendo che al momento dell'emissione della tassazione Icom. 1994, nel gennaio del 1995, il Comune di __________ possedeva già tutti gli elementi per determinare correttamente il valore dell'immobile e quindi l'imposta immobiliare. Il Comune di __________, con decisione del 10 novembre 1995, respingeva il reclamo, argomentando che il geometra revisore aveva proceduto all'aggiornamento delle stime soltanto nel corso del 1995, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994. 3.