{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-247_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19160&nX40_KEY=4711540&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc4e72cb4918ef8d817ba61681a49504"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:03:18", "Checksum": "937b1d4d302a8d152f182f494dafbc03", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.5\nDecidere diversamente presenterebbe non pochi inconvenienti non solo da un mero profilo pratico, ma persino dal profilo della parità di trattamento. Verrebbe infatti sostanzialmente lasciata al caso o, meglio detto, alla durata, per altro imponderabile, della procedura ordinaria di tassazione l’emissione di una tassazione ordinaria in materia di imposta immobiliare comunale congruente con la decisione dell’autorità competente in materia in materia di valori ufficiali di stima. Tanto più si protrarrà la procedura ordinaria di tassazione, quanto più alte saranno le probabilità di una tassazione ordinaria immediatamente congruente con il valore ufficiale di stima aggiornato. L’adeguamento delle tassazioni al momento dell’ aggiornamento delle schede da parte del geometra revisore ha quindi quanto meno anche il pregio di obbligare l’autorità comunale a uniformare tutte le tassazioni indistintamente, esigendo il pagamento del conguaglio o bonificando al contribuente quanto pagato di troppo, indipendentemente da una sua richiesta, senza cioè che costui si faccia parte diligente, quando la rettifica gli è favorevole.\n6.6\nOccorre per altro sottolineare che il presente ricorso è l’unico scaturito dall’aggiornamento dei valori di stima dei fabbricati nuovi o riattati e dei terreni trasformati, effettuato a __________ nel corso del 1995 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994. Limitare l’esame della fattispecie agli argomenti ricorsuali, per altro formalmente fondati, per quanto detto in precedenza, ma ignorando il vero problema, che é quello di garantire in ogni caso la congruenza imposta immobiliare comunale e valore di stima, peccherebbe di formalismo.\n7. Così stando le cose non mette conto esaminare se l’autorità fiscale comunale possa avvalersi anche dell’ignoranza dell’esito del reclamo presentato contro la nuova stima, sostenendo che è stato introdotto dalle società immobiliari che hanno promosso l’attività edificatoria, patrocinate da una società fiduciaria.\n8. È infine appena il caso di rilevare che questa Camera, già quando vigeva la LT dell'11 aprile 1950, ha sempre privilegiato la sostanza del problema, consentendo che al valore di stima, ancorché fissato posteriormente all'inizio del periodo fiscale, rispettivamente all'inizio dell'assoggettamento, di esplicare effetto retroattivo all'inizio del periodo o dell’anno fiscale (Rep. 1966 p. 153 s.; CCR n. E 820 su ricorso del 12 gennaio 1964 in re G.P. e n. E 1515 del 10 gennaio 1966).\nPer questi motivi,\nvisti per le spese l'art. 185 LT 1976 e l'art. 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.\nLe spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–\nper un totale di fr. 150.–\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976; art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}