{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-247_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19160&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc4e72cb4918ef8d817ba61681a49504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:45", "Checksum": "e90bc84b887e84dec39584386e54c42a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2\nNel citato giudizio questa Camera era infatti partita dalla premessa che, in simili casi, ben non si vedeva quale potesse essere la base legale che consentirebbe all'autorità di tassazione di riscuotere l'imposta sulla differenza, poiché gli articoli 199 ss. LT l976, che disciplinano il recupero d’imposta, presuppongono la scoperta di mezzi di prova, che l'autorità fiscale non conosceva al momento della tassazione, ma che tuttavia erano già disponibili.\n5.3\nA maggior ragione il recupero d’imposta deve essere categoricamente escluso quando il contribuente effettua, come nel presente caso, una dichiarazione completa, in cui indica il nuovo valore di stima ufficiale, precisando pure che esso è ancora sub iudice, cioè non ancora definitivo, per effetto del reclamo da lui interposto.\nVero è però che l'autorità fiscale comunale non ha conoscenza diretta della dichiarazione d’imposta, che viene inoltrata all’autorità cantonale di tassazione, vale a dire all’ Ufficio di tassazione competente ratione loci, ma altrettanto vero è che l’autorità fiscale comunale non può non aver conoscenza di tale circostanza. Meglio detto: essa ne è necessariamente a conoscenza, poiché è il comune medesimo a farsi promotore dell’aggiornamento delle stime dei fabbricati nuovi o riattati e dei terreni trasformati sul proprio territorio giurisdizionale.\n5.4\nNé il problema può essere risolto invocando l’art. 198 cpv. 1 LT 1976 relativo alla rettifica degli errori di calcolo e di scrittura contenuti in una decisione passata in giudicato, nel senso esatto dalla giurisprudenza, ovvero di una svista di natura contabile che si insinua nel calcolo dell'ammontare d'imposta o di un errore di trascrizione (STF del 24 giugno 1985 in re B. SA Sammlung BGE no 632; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A. G.; CDT 185 del 3 settembre 1990 in re A.W.; CDT n. 32 del 10 gennaio 1978 in re Wi.J.; inoltre: StE 1995 B 97.3 n. 3; StE 1995 B 97.3 n. 2 ).\n6. 6.1\nLa possibilità più immediata per evitare le difficoltà connesse con la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quella di sospendere la tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe però il pericolo, non indifferente, della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.\n6.2\nOrbene, nel caso di specie, come rileva il ricorrente, la tassazione Icom. 1994 del 27 gennaio 1995, che riprende il vecchio valore di stima ufficiale, è posteriore alla decisione su reclamo, crescita in giudicato, relativa al nuovo valore di stima.\nL’autorità comunale invoca tuttavia una duplice giustificazione: da un lato, il fatto che il reclamo contro la nuova stima era stato interposto da una società fiduciaria per conto delle società immobiliari promotrici dell’attività edificatoria; dall’altro, l’aggiornamento delle schede effettuato dal geometra revisore solo nel corso del 1995.\n6.3\nPur nella sua specificità il problema sollevato dal presente ricorso, non diversamente da altri casi già giudicati da questa Camera è e rimane quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale, segnatamente quello dell'armonizzazione tra tassazione ordinaria, cantonale o comunale che sia, e revisione del valore di stima ufficiale.\nPer decidere la questione non si può fare astrazione dalla prassi adottata dal comune in materia di emissione delle bollette d'imposta comunali e di aggiornamento (ovvero di registrazione dell' adeguamento) delle schede sulle stime immobiliari.\n6.4\nVa subito rilevato che l'emissione delle bollette d'imposta non avviene più, come in tempi passati, manualmente, ma elettronicamente, conformemente a un programma informatico prestabilito. D'altro canto, l’aggiornamento delle schede relative ai valori di stima ufficiali ai fabbricati nuovi o riattati e ai terreni trasformati, per evidenti ragioni di praticità e di uniformità, viene effettuato periodicamente dal geometra revisore. Di regola avviene, per quanto le diverse procedure pendenti siano concluse, ancora nel corso dell’anno seguente il verificarsi del motivo che ha dato causa alla revisione del valore di stima dell’immobile.\nNon appare quindi irragionevole, ma ubbidisce piuttosto a ragioni di praticabilità, ad anche - come si vedrà - di equità, consentire all’autorità fiscale comunale di uniformare tutte le tassazioni in materia di imposta immobiliare comunale conformemente ai valori di stima ufficiali definitivi riportati dal geometra revisore nelle apposite schede, conguagliando per l'anno pari (in concreto, il 1994) il valore di stima ufficiale del primo giorno dell'anno dispari (in concreto, il 1° gennaio 1993), ripreso, in virtù del programma elettronico di emissione delle bollette d'imposta comunali, dalla notifica di tassazione in materia di imposta cantonale.\n"}