{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-247_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19160&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bc4e72cb4918ef8d817ba61681a49504"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.247"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:45", "Checksum": "e90bc84b887e84dec39584386e54c42a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.247\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 23 novembre 1995\nin materia di: Imposta immobiliare comunale\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________. __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. A seguito della notifica della tassazione IC/IFD 1993-94 da parte dell' Ufficio di tassazione di __________ -__________ il 26 settembre 1994, il Comune di __________ notificava a sua volta in data 31 gennaio 1995 il conteggio per il 1994 a conguaglio degli anticipi versati dal contribuente. Riprendendo i dati contenuti nella tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94, il conteggio d'imposta comunale per il 1994 comprendeva anche l'imposta immobiliare comunale di fr. 62.20, calcolata nella misura dell'uno per mille del valore ufficiale di stima al 1° gennaio 1993, vale a dire al valore di stima determinante per il calcolo dell'imposta cantonale sulla sostanza 1993-94.\nNel frattempo, più precisamente il 10 novembre 1993, il Comune di __________ aveva dato avviso agli interessati dell'avvenuto deposito del prospetto contenente i nuovi valori di stima attribuiti ai fabbricati nuovi o riattati e ai terreni trasformati concernenti il primo semestre del 1993 e arretrati. A seguito del reclamo presentato dalle società __________ __________ e __________ __________, la stima della quota di PPP, il cui valore era stato indicato dall'__________. __________, per quanto si può evincere dalla sua dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, in fr. 442'000.--, veniva stabilita, nell'agosto del 1994, come si afferma incontestatamente nel ricorso, in fr. 568'100.--.\nIn data 20 settembre 1995 il Comune di __________ emetteva un nuovo conteggio d'imposta Icom., nel quale l'imposta immobiliare per il 1994 veniva elevata da fr. 62.20 a fr. 568.10. Al contribuente veniva quindi chiesto il versamento a conguaglio della differenza di fr. 505.90.\n2. __________ __________ contestava questa nuova richiesta di conguaglio sostenendo che al momento dell'emissione della tassazione Icom. 1994, nel gennaio del 1995, il Comune di __________ possedeva già tutti gli elementi per determinare correttamente il valore dell'immobile e quindi l'imposta immobiliare.\nIl Comune di __________, con decisione del 10 novembre 1995, respingeva il reclamo, argomentando che il geometra revisore aveva proceduto all'aggiornamento delle stime soltanto nel corso del 1995, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della seconda notifica di tassazione a conguaglio del 29 settembre 1995. Ribadisce che, al momento della notifica della tassazione Icom. 1994 del 27 gennaio 1995, il Comune era già in possesso di tutti i dati per determinate correttamente l'imposta immobiliare dovuta, traendo la conclusione che detta tassazione è quindi cresciuta in giudicato. Non entrano in considerazione, secondo il ricorrente, né la correzione della tassazione per errori di calcolo o di scrittura, né il recupero d'imposta, i dati della stima definitiva essendo già stati noti al comune.\nL'autorità comunale propone invece di respingere il ricorso, ribadendo che i dati delle stime immobiliari sono stati aggiornati dal geometra soltanto nel corso del 1995 a decorrere comunque dal 1° gennaio 1994. Rileva inoltre che il reclamo contro l'aggiornamento della stima era stato interposto dalla __________ __________ per conto della __________ __________ e della __________ __________.\n4. 4.1\nLe persone fisiche devono pagare al comune di situazione dell’immobile, in virtù dell’art. 262 cpv. 1 LT 1976, un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà all’inizio dell’anno fiscale. Secondo l’art. 264 LT 1976 l’imposta immobiliare è dell’ uno per mille del valore di stima ufficiale all’inizio dell’anno fiscale, esclusa ogni deduzione di debiti.\nFa quindi stato quale giorno determinante, come risulta chiaramente dalla lettera delle succitate disposizioni, il primo giorno di ogni singolo anno fiscale e non, come per l’imposta sulla sostanza, conformemente a quanto previsto dall’art. 98 LT 1976, il primo giorno del periodo fiscale biennale (dell' anno dispari).\n4.2\nL’imposta immobiliare per il 1994, così come definita nella (seconda) tassazione a conguaglio del 1994 del 29 settembre 1995, sfugge in linea di principio a ogni critica. Essa è infatti stata determinata con riferimento al valore di stima ufficiale, stabilito dalla competente autorità, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1994.\nIl ricorrente d’altronde nemmeno ne contesta l’importo.\n4.3\nOggetto della presente controversia è unicamente la facoltà dell’autorità fiscale comunale di rettificare la prima tassazione (a conguaglio degli acconti sull' imposta comunale), cioè quella emessa il 27 gennaio 1995 pedissequamente alla notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 da parte dell’autorità fiscale cantonale, in cui la sostanza immobiliare veniva stabilita, come di legge, in base al valore di stima ufficiale vigente il primo giorno del periodo fiscale biennale, vale a dire il 1° gennaio 1993.\n5. 5.1\nQuesta Camera è stata chiamata a più riprese a occuparsi della questione relativa all’applicazione dei valori di stima ufficiali non ancora definitivi al momento della notifica della tassazione. Come rilevato in un recente giudizio, il vero problema è quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l'esito e la durata dell'eventuale procedura ricorsuale, la decisione in materia di valore di stima, che ne scaturirà, produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente all'emissione della stessa (CDT. n.162 del 22 agosto 1994 in re eredi C. R.).\n"}