L’estensione del periodo di computo oltre due anni non può e non deve essere considerata la regola, bensì l’eccezione in caso di inizio dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia. Non si può quindi assolutamente sostenere che l’ Ufficio di tassazione abbia manifestamente errato non avendo esteso il periodo di computo dal 1° settembre 1990 fino alla fine del 1994, per tener conto delle variazioni contrattuali degli anni 1993 e 1994, che, in linea di principio, si sarebbero poi ripercosse sulla tassazione ordinaria 1995-96, se il ricorrente non avesse intrapreso un’attività salariata, lasciando quella di agente generale indipendente, dal 1° gennaio 1996 e fornendo così