6.2. Orbene, già per il fatto che le modifiche contrattuali, sulle quali il ricorrente intenderebbe sostanzialmente fondare la propria domanda di revisione, risalgono agli anni 1993 e 1994, sono inidonee a costituire un motivo di revisione, poiché si tratta di fatti posteriori ai periodi di computo che entrano in considerazione sia per la tassazione intermedia 1989-90 e la successiva tassazione ordinaria 1991-92, sia per la tassazione ordinaria 1993-94, che poggia sul periodo di computo 1991-92.