{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-246_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19159&nX40_KEY=4711548&nTrefferzeile=39&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69ebd8b77cbed3b80cb5496da8b0a3b1"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:11", "Checksum": "d10c699469103183d7ec891d400bf806", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.3.\nNé si può ragionevolmente sostenere che la tassazione intermedia 1989-90, con effetto limitato dal 1° settembre al 31 dicembre 1990, come pure la tassazione ordinaria immediatamente successiva siano manifestamente errate, per il fatto che, fossero state note le modifiche contrattuali apportate dalla __________ __________ ai contratti dei suoi agenti generali, l’autorità fiscale avrebbe preso in considerazione un periodo di computo, da riportare a dodici mesi, maggiormente lungo.\n6.3.1.\nIn caso di tassazione intermedia gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono infatti commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. art. 99 e 100 cpv. 3 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).\nAll'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT). Né la LT 1976 né il DIFD stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF 103 Ib 322; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non pubblicata, consid. 2 b; Känzig, Wehrsteuer ad art. 41, num. 12). Come rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione 'calcolato su un anno' e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto cantonale 'riportato a dodici mesi' (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (cfr. STF del 5 settembre 1984 consid. 2 b e consid. 7 a; Rep. 1980 pag. 33).\n6.3.2.\nL’estensione del periodo di computo oltre due anni non può e non deve essere considerata la regola, bensì l’eccezione in caso di inizio dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia. Non si può quindi assolutamente sostenere che l’ Ufficio di tassazione abbia manifestamente errato non avendo esteso il periodo di computo dal 1° settembre 1990 fino alla fine del 1994, per tener conto delle variazioni contrattuali degli anni 1993 e 1994, che, in linea di principio, si sarebbero poi ripercosse sulla tassazione ordinaria 1995-96, se il ricorrente non avesse intrapreso un’attività salariata, lasciando quella di agente generale indipendente, dal 1° gennaio 1996 e fornendo così verosimilmente all’autorità fiscale un nuovo motivo di tassazione intermedia per passaggio da un’attività indipendente a una dipendente.\n6.4.\nA Questa Camera non sfugge certo l’aggravio d’imposta che grava sul contribuente. Ad esso non può tuttavia essere posto rimedio in sede di revisione, ossia mediante un rimedio giuridico straordinario.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 100.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–\nper un totale di fr. 180.–\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}