{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-246_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19159&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69ebd8b77cbed3b80cb5496da8b0a3b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:29", "Checksum": "e6245f00ae443b130102b2e1cd223642", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.3.\nNe consegue che alla fattispecie in esame sono applicabili le norme sulla revisione contenute, rispettivamente, nella legge tributaria del 1994 e nella legge federale sull'imposta federale diretta del 1990. Si vuole comunque precisare che, se anche si applicassero le disposizioni contenute nella legislazione abrogata, la decisione nel caso in questione non muterebbe, giacché la sola rilevante differenza fra le due normative è rappresentata dal nuovo motivo di revisione costituito dai crimini o delitti che hanno influito sulla decisione o sulla sentenza.\n5. 5.1.\nSia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:\na) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;\nb) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;\nc) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.\n(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).\n5.2.\nCome già l’abrogata legge tributaria del 1976, entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).\nL’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/ Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).\nDi conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).\n6. 6.1.\nNella fattispecie, il ricorrente non fa valere né nella domanda di revisione né in questa sede, un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova che non avrebbe già potuto fare valere in sede di procedura di tassazione, segnatamente in occasione dell’udienza davanti all’ Ufficio di tassazione del 25 novembre 1993, in cui sono state definite la tassazione intermedia 1989-90 e le tassazioni ordinarie 1991-92 e 1993-94, quando già gli erano note le modifiche del contratto d’agenzia apportate dalla __________ __________ dal 1° gennaio 1993.\nIl motivo di revisione risiederebbe, secondo il ricorrente, nelle modifiche contrattuali, che gli sarebbero state imposte dalla __________ __________ nel corso degli anni 1993 e 1994; modifiche per così dire a cascata, che per altro emergono dai contratti che il ricorrente ha prodotto, come gli era stato chiesto in occasione dell’udienza davanti a questa Camera del 29 febbraio 1996.\n6.2.\nOrbene, già per il fatto che le modifiche contrattuali, sulle quali il ricorrente intenderebbe sostanzialmente fondare la propria domanda di revisione, risalgono agli anni 1993 e 1994, sono inidonee a costituire un motivo di revisione, poiché si tratta di fatti posteriori ai periodi di computo che entrano in considerazione sia per la tassazione intermedia 1989-90 e la successiva tassazione ordinaria 1991-92, sia per la tassazione ordinaria 1993-94, che poggia sul periodo di computo 1991-92.\n"}