{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-246_1996-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19159&nX40_KEY=4933411&nTrefferzeile=43&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69ebd8b77cbed3b80cb5496da8b0a3b1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.246"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:14:29", "Checksum": "e6245f00ae443b130102b2e1cd223642", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.03.1996 80.1995.246\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 20 novembre 1995\nin materia di: Revisione IC/IFD 89/90 int., IC/IFD 91/92, IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con istanza del 16 maggio 1995, __________ __________, assicuratore, domandava all' Ufficio di tassazione di __________ -__________ una revisione delle tassazioni IC/IFD 1991-92 e 1993-94, notificate il 13 e il 20 dicembre 1993 e cresciute in giudicato, per il fatto che l' autorità di tassazione avrebbe calcolato il reddito imponibile prendendo in considerazione un periodo di computo molto limitato ed eccezionale; il reddito aziendale sarebbe infatti sceso in modo rilevante nei mesi immediatamente successivi.\nL' Ufficio di tassazione respingeva l'istanza di revisione con decisione del 16 agosto 1995. La motivazione allegata spiegava che il reddito aziendale di cui l'istante domandava il riesame era stato concordato nel corso di un'udienza tenutasi presso lo stesso Ufficio in data 25 novembre 1993. Sarebbe dunque stato opportuno che il contribuente facesse valere in quella sede le sue riserve.\n2. Il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, in data 9 agosto 1995. Ribadiva che, per definire il reddito imponibile per un periodo di tassazione di ben 52 mesi l'autorità fiscale aveva preso in considerazione il reddito di soli 16 mesi (precisamente dal 1° settembre 1990 al 31 dicembre 1991). In seguito si sarebbe peraltro manifestato un notevole calo del reddito, non ancora verificabile al momento della redazione del verbale di audizione del 25 novembre 1993. Negli anni 1993 e 1994, infatti, la __________ __________ __________ avrebbe più volte modificato il contratto di agente generale, restringendo il suo campo di attività, fino a giungere alla disdetta per il 31 dicembre 1994.\nL'autorità di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 26 ottobre 1995, argomentando che il contribuente avrebbe dovuto sollevare le contestazioni relative alla flessione del reddito negli anni 1993 e 1994 entro i termini di reclamo per la relativa tassazione IC/IFD 1993-94, intimatagli in data 20 dicembre 1993.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la decisione dell' Ufficio di tassazione. Sostiene, in particolare, di avere fatto presente all'autorità fiscale l'avvenuta flessione del reddito già nel corso dell'audizione del 1993, anche se a quel momento non disponeva ancora dei bilanci degli anni 1993 e 1994.\n4. Diritto applicabile\n4.1.\nCon l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994); ne consegue che a tutte le domande di revisione presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge è applicabile la procedura prevista da quest'ultima, indipendentemente dal fatto che la decisione, oggetto della richiesta di revisione, sia o meno cresciuta in giudicato in regime di vecchio diritto (Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 67).\n4.2.\nLa nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. __________.______________________________ del 28 agosto 1995 in re N. e L. R. v. anche StE 1995 B 110 n. 5).\n"}