Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di precisare che con l'immobile oggetto della prima stipulazione si erano voluti cedere anche i due fondi di minor valore, non menzionati per una mera dimenticanza. Ne consegue che la pattuizione complementare non rappresenta alcun incremento di valore rispetto alla precedente già assoggettata al bollo. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata. Non si prelevano tassa di giustizia né spese processuali, mentre ai ricorrenti è attribuita un'indennità per ripetibili. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.